IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni  (Sistema  Tessera  Sanitaria)   e,   in
particolare, il comma 5-bis, concernente il  collegamento  telematico
in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la
ricetta dematerializzata; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio  2008,
attuativo del comma  5-bis  del  citato  art.  50,  concernente,  tra
l'altro, le modalita' tecniche per il collegamento telematico in rete
dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta
dematerializzata; 
  Visto l'art. 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
quale prevede che, nelle more dell'emanazione dei  decreti  attuativi
di cui al citato art. 50, al fine di accelerare il conseguimento  dei
risparmi derivanti dall'adozione delle modalita' telematiche  per  la
trasmissione delle ricette mediche di cui al medesimo art. 50,  commi
4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il  Ministero
dell'economia e delle finanze cura  l'avvio  della  diffusione  della
suddetta procedura telematica, adottando, in quanto  compatibili,  le
modalita' tecniche operative di cui all'allegato 1  del  decreto  del
Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65; 
  Visto il decreto 2 novembre  2011  del  Ragioniere  Generale  dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Capo del Dipartimento della  qualita'  del  Ministero  della  salute,
recante norme in materia di «Dematerializzazione della ricetta medica
cartacea, di cui all'art. 11, comma 16, del decreto-legge n.  78  del
2010 (Progetto Tessera Sanitaria) e, in  particolare:  l'art.  1,  il
quale prevede l'avvio della sostituzione della ricetta  cartacea  con
la ricetta dematerializzata generata dal medico prescrittore;  l'art.
2, il quale prevede che la diffusione  e  la  messa  a  regime  nelle
regioni delle procedure e' definita attraverso accordi specifici  tra
il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute
e  le  singole  regioni  e  province  autonome,  tenuto  conto  degli
eventuali sistemi regionali (c.d. SAR); l'art. 3,  il  quale  prevede
l'esclusione dalle prescrizioni di farmaci  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope dall'applicazione del medesimo decreto 2 novembre 2011; 
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e successive modificazioni, e, in particolare, il comma 2,  il  quale
stabilisce la  validita'  su  tutto  il  territorio  nazionale  delle
prescrizioni   farmaceutiche   generate   in   formato   elettronico,
demandando a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, la definizione  delle  modalita'  di
attuazione della disposizione ivi contenuta; 
  Visto l'art. 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Ritenuto di dover definire le modalita'  per  regolare  i  rapporti
economici tra le regioni, le ASL e  le  strutture  convenzionate  che
erogano prestazioni sanitarie, nonche' la compensazione  tra  regioni
del rimborso delle prescrizioni  farmaceutiche  generate  in  formato
elettronico relative a cittadini di  regioni  diverse  da  quelle  di
residenza; 
  Ritenuto altresi', nelle more della  sostituzione  integrale  delle
ricette in formato cartaceo con quelle  in  formato  elettronico,  di
mantenere per le ricette farmaceutiche in formato cartaceo le  regole
di  erogabilita'  delle  prestazioni  farmaceutiche  sul   territorio
nazionale, gia' previste dall'Accordo  collettivo  nazionale  per  la
disciplina dei rapporti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  con  le
farmacie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  luglio
1998, n. 371, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  251  del  27
ottobre 1998 e, in particolare, dall'art. 2 del citato  Accordo,  che
dispone che il prelievo dei medicinali da parte  degli  assistiti  e'
liberamente  effettuabile,  nell'ambito  del  territorio   regionale,
presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico; 
  Ritenuto di adottare, per la regolazione dei rapporti finanziari  a
livello  interregionale  connessa  all'erogazione  delle  prestazioni
farmaceutiche da parte delle farmacie convenzionate con  il  Servizio
sanitario  regionale,  procedure  amministrative  analoghe  a  quelle
previste  per  la  compensazione  delle   prestazioni   farmaceutiche
attualmente erogate ad  assistiti  non  residenti  nella  regione  di
erogazione, come disciplinate annualmente dall'Accordo interregionale
per la  compensazione  della  mobilita'  sanitaria,  approvato  dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 
  Visto il vigente «Accordo interregionale per la compensazione della
mobilita' sanitaria» per  l'anno  2013,  approvato  dalla  Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome in data 29 maggio 2014; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della salute, del  17  marzo  2008,  recante
«Revisione del decreto ministeriale 18  maggio  2004,  attuativo  del
comma 2 dell'art. 50 della legge n. 326 del  2003  (Progetto  tessera
sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
novembre 2001 e successive modificazioni,  recante  «Definizione  dei
livelli essenziali di assistenza»; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 30 luglio 2015; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modalita' di dispensazione dei medicinali prescritti 
              su ricetta farmaceutica dematerializzata 
 
   1. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in
materia  di  assistenza  farmaceutica  convenzionata  erogata  dietro
presentazione di ricetta del Servizio sanitario nazionale in  formato
cartaceo, il prelievo dei medicinali inclusi nei  LEA  prescritti  su
ricetta farmaceutica dematerializzata a carico del Servizio sanitario
nazionale (SSN) e' effettuabile, presso qualsiasi farmacia pubblica e
privata convenzionata con il SSN del territorio nazionale. 
  2.  La  farmacia,  all'atto  della  dispensazione  del  medicinale,
riscuote l'eventuale quota di partecipazione a carico  dell'assistito
prevista  dalla  normativa  vigente  nella  regione  cui   appartiene
l'azienda  sanitaria  di   iscrizione   dell'assistito,   anche   con
riferimento al regime di esenzione o di partecipazione. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo: 
    a) le regioni e le province autonome assicurano  la  trasmissione
tempestiva in via  telematica  al  Sistema  Tessera  Sanitaria  delle
informazioni inerenti le modalita', valide nel proprio territorio, di
partecipazione alla spesa farmaceutica; 
    b) il Sistema Tessera  Sanitaria,  anche  tramite  gli  eventuali
Sistemi regionali autorizzati ai sensi del decreto 2  novembre  2011,
all'atto della dispensazione del medicinale da parte della  farmacia,
rende  disponibile  alla  medesima  farmacia  l'eventuale  quota   di
partecipazione alla spesa a carico  dell'assistito,  calcolata  sulla
base delle informazioni rese disponibili ai sensi  della  lettera  a)
del presente comma da parte della regione  cui  appartiene  l'azienda
sanitaria di iscrizione dell'assistito; 
    c) nel caso in cui la  farmacia  non  disponga  dell'informazione
relativa  alla  quota  di  partecipazione   alla   spesa   a   carico
dell'assistito per impossibilita'  di  accedere  al  Sistema  Tessera
Sanitaria o agli eventuali Sistemi regionali  autorizzati,  ai  sensi
del decreto  2  novembre  2011,  la  farmacia  applica  la  quota  di
partecipazione valida nella regione di erogazione; 
    d) le specifiche tecniche relative alle modalita' di trasmissione
telematica dei dati di cui al presente comma saranno pubblicate entro
30 giorni dalla entrata in  vigore  del  presente  decreto  sul  sito
www.sistemats.it